lunedì 29 maggio 2017

Rifiuti: problema o risorsa? Ecco cosa si è detto



Le riprese della serata di venerdì a Dalmine in cui, grazie al patrocinio della Città di Dalmine, abbiamo provato a rispondere, con il prezioso contributo di tre autorevoli relatori [Enzo Favoino, Marco Caldiroli e Claudia Terzi] che hanno riportato normative, dati e numeri reali, alla domanda: i rifiuti sono un problema o una risorsa?
Per tutti coloro che non sono riusciti a venire e volessero ascoltare le importanti cose che sono state dette, da cui partire per arrivare a Rifiuti Zero.





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Venerdì 26 maggio alle ore 20.45 a Dalmine (BG), presso la Sala Consiliare di Piazza della Libertà 1, si è svolto l’evento “RIFIUTI: PROBLEMA O RISORSA?”, che ha visto come relatori personaggi di primo piano a livello nazionale e internazionale nella gestione dei rifiuti e negli studi ad essa legati, nonché la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Terzi.
La conferenza è stata promossa dall’Associazione 5R Zero Sprechi, in collaborazione con Liberaidee.

L’Associazione  5R Zero Sprechi si costituisce nel 2016 su iniziativa di cittadini di diverse province lombarde già attivi a livello locale nella promozione della Strategia Rifiuti Zero.
Obiettivo dell’associazione è promuovere la sostenibilità e 5 buone pratiche identificate nelle 5 “R”: Riduzione, Riuso, Riparazione, Riciclo e Recupero. Buone pratiche che, applicate nel quotidiano, sia su piccola sia su grande scala, portano all’affermazione di un'economia circolare a zero sprechi.
L’associazione si dedica prevalentemente alla promozione di serate informative sulla Strategia Rifiuti Zero, organizza incontri nelle scuole e supporta le amministrazioni comunali per orientarle alla tariffa puntuale; effettua analisi merceologiche, fornisce assistenza alla separazione dei rifiuti (attuata mediante un “Rifiutologo”), allestisce Ecopoint e Infopoint durante feste di paese, sagre e manifestazioni, ed effettua attività di recupero di rifiuti abbandonati.

L’evento di venerdì sera è nato come occasione di confronto in un momento in cui la questione dei rifiuti e della loro gestione è alla ribalta nella cronaca nazionale e si prefigura come un problema di difficile soluzione.

Mentre l’Europa si muove sempre più nella direzione di un’economia circolare, ponendosi ambiziosi obiettivi di riciclo e riduzione del rifiuto agli Stati membri, in Italia, nei fatti, si opta spesso per soluzioni a breve termine e poco lungimiranti, che non sembrano risolvere la questione alla radice.
Ricordiamo che la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di impianti di incenerimento rifiuti: se ne contano 13 solo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La sovra-capacità di incenerimento degli impianti lombardi è stata d’altronde constatata dallo stesso Consiglio Regionale, quando, a fine 2013,  approvò una risoluzione che impegnava la Giunta regionale a definire un piano di dismissione degli inceneritori lombardi a partire dai più obsoleti.
Tante sono inoltre le contraddizioni. L’articolo 35 del Decreto Sblocca Italia e il conseguente decreto attuativo ne sono un esempio: la costruzione di nuovi impianti di incenerimento rifiuti viene ventilata come soluzione allo smaltimento sulla base di una programmazione che non tiene conto degli obiettivi di riduzione europei e quindi di un’evoluzione virtuosa del sistema della gestione dei rifiuti. Sempre l’articolo 35 dello Sblocca Italia, istituendo la possibilità di incenerire i rifiuti urbani provenienti da altre regioni e quindi “scavalcando” l’autonomia programmatica regionale, scoraggia le pratiche virtuose locali.
Tutta la tematica necessita, quindi, di un approfondimento e del vaglio di tutte le opzioni disponibili, in un onesto e aperto scambio di idee.

Nel corso della conferenza Enzo Favoino, ricercatore della Scuola Agraria del Parco di Monza e Coordinatore Scientifico di Zero Waste Europe, ci ha parlato degli obiettivi europei e del significato di “economia circolare”, con le potenzialità che offre.
Marco Caldiroli, Vice Presidente di Medicina Democratica, si è soffermato invece sugli aspetti tecnici legati all’incenerimento dei rifiuti e sui conseguenti rischi sanitari, ancora poco conosciuti e approfonditi nel nostro Paese.
Infine, l’assessore Claudia Terzi  ha presentato la situazione locale.

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Claudia Terzi, Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, laureata in Giurisprudenza. Avvocato, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense in prima sessione presso la Corte d'Appello di Brescia. Ha svolto attività presso alcuni studi legali, specializzandosi nel settore del diritto civile, diritto societario e di famiglia e dal 2004 è diventata titolare del suo studio legale, dove si occupa delle medesime materie.
È stata sindaco del Comune di Dalmine dal 2009 al 2013. Precedentemente  è stata  consigliere  comunale  (2004-2009),  presidente dell'Associazione Donne Lombarde di Bergamo e Provincia (2002-2006), segretario della circoscrizione 22 di Bergamo della Lega Nord (2003-2009) e membro del Comitato Tecnico Consultivo per le Nomine della Regione Lombardia (dal 2010).

Enzo Favoino opera dal 1990 in qualità di tecnico e ricercatore presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, un centro di ricerca che ha avuto un ruolo fondamentale in Italia ed Europa per lo sviluppo ed il consolidamento delle pratiche di raccolta differenziata, riciclaggio, compostaggio, riduzione. Assieme ai colleghi, ha progettato, realizzato e coordinato diversi programmi operativi nel settore della gestione sostenibile dei rifiuti, sviluppando strategie innovative per l’organizzazione dei circuiti di raccolta.
Da tempo ha portato le competenze e conoscenze sviluppate anche in ambito internazionale, operando per la definizione di strategie di sostenibilità, la realizzazione di circuiti pilota di raccolta differenziata e compostaggio, la definizione della legislazione di settore, la formazione di tecnici e decisori. E’ tra i fondatori dell’ECN (European Compost Network) ed è attualmente il coordinatore del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Per il ruolo innovatore nei sistemi di raccolta differenziata e riciclaggio, nel 2007 Favoino è stato inserito tra i 50 “Pionieri del Riciclo” scelti a livello nazionale, ricevendo il relativo premio.

Marco Caldiroli vicepresidente di Medicina Democratica, ha svolto numerose attività di consulenza per procedure di VIA e di AIA di vari inceneritori, autore di una cinquantina di studi di impatto ambientale a domande di  AIA per conto di comitati locali per impianti di trattamento e incenerimento rifiuti, cementifici, impianti chimici, centrali termoelettriche e discariche. Ha partecipato quale relatore al Workshop on the Seveso III Directive presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.
  

Le ecoballe sulle calotte della Val Trompia




Leggendo questo articolo qui sopra, apparso nei giorni scorsi su un quotidiano bresciano, un qualsiasi cittadino penserà che la calotta sia l'ultimissimo ritrovato tecnologico inventato dai gestori della raccolta differenziata e messo a disposizione della comunità per risolvere il problema dei rifiuti.
Invitiamo tutti i lettori a rispondere a questa domanda: sapete quanti sono in Lombardia i comuni che hanno adottato la calotta? 

Ecco, sappiate che su 10 milioni circa di abitanti in Lombardia, 9 milioni e mezzo hanno adottato il sistema Porta a porta, molti dei quali con la cosiddetta Tariffa Puntuale.
La calotta, in pratica, è  stata adottata solo in una parte della provincia bresciana, con la Val Trompia in pole position.

Eppure sono numerosi i comuni che, dopo aver sperimentato la calotta, e visti gli "scarsi" risultati ottenuti, vogliono cambiare e passare al porta a porta.

La scelta dei due comuni della Val Trompia, quindi, non si capisce: i dati dei controlli (quartature) ci dicono che la materia differenziata proveniente dai comuni che hanno le calotte è di pessima qualità e i costi per la gestione molto più alti.

Oppure una scelta di questo genere "si capisce", visto che a qualcuno, chiamato inceneritore, in un modo in un altro si deve pur dare da mangiare... 

Meditate signori, meditate...

giovedì 25 maggio 2017

Decreto Ministeriale 20 aprile 2017: Criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti



E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Ministeriale, tanto atteso perché finalmente fa un po’ di chiarezza su una materia che, sino ad ora, era stata lasciata alle varie interpretazioni dei gestori di rifiuti. Adesso sono state poste le linee guida per il sistema della Tariffa Puntuale.
Pare che tutti i sistemi basati sull’uso dei sacchi pre o post pagati non siano pertanto applicabili in quanto non garantiscono la tracciabilità del rifiuto conferito dall’utente. Resta tuttavia la possibilità di adeguarsi alle nuove indicazioni entro i prossimi 24 mesi.



Decreto Ministeriale 20 aprile 2017

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (17A03338) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2017)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  «Regolamento  recante  norme  per  l’elaborazione   del   metodo normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del ciclo dei rifiuti urbani»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale e, in  particolare,  la  parte  quarta  recante norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti inquinanti;
Visto l’art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, come modificato dall’art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre  2015, 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al  principio  “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della  direttiva  2008/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie   locali,   sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale  della  quantita’  di  rifiuti  conferiti  al servizio  pubblico  o   di   sistemi   di   gestione   caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del servizio, finalizzati ad attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea»;
Visto l’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale  della quantita’ di rifiuti conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  con regolamento di cui all’art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del 1997,  prevedere  l’applicazione  di  una   tariffa   avente   natura corrispettiva, in luogo della TARI»;
Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell’art.  1 della legge n. 147 del 2013, da cui  si  evince  che  la  misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti, e’  finalizzata  ad  attuare  un modello di tariffa avente natura  corrispettiva,  di  cui  al  citato comma 668;
Considerato che tale tariffa commisurata al servizio  reso  e’  tra gli  strumenti  economici  piu’  efficaci  per   l’attuazione   della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi  dell’art.  179  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la  determinazione  puntuale  della  quantita’  dei rifiuti prodotti dalle  singole  utenze  permette  di  rafforzare  il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;
Acquisito il concerto del Ministero dell’economia e  delle  finanze espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017;
Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1 – Oggetto e finalita’
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:
    a) sistemi di misurazione puntuale della  quantita’  di  rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
    b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del  servizio  in  funzione  del servizio reso.
  1. I criteri di cui al comma 1, sono  finalizzati  ad  attuare  un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati,  svolto  nelle  forme  ammesse  dal diritto dell’Unione europea.
Art. 2 – Definizioni
  1. Ferme restando le definizioni contenute all’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del  presente  decreto  si intende per:
    a) «rifiuto urbano residuo – RUR»: il  rifiuto  residuale  dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
    b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu’ utenze;
    c) «utenza»:  unita’  immobiliari,  locali   o   aree   scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre  rifiuti urbani e/o assimilati  e  riferibili,  a  qualsiasi  titolo,  ad  una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
    d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a  due  o piu’ utenze per le quali non sia  possibile  la  misurazione  diretta della quantita’ conferita da ciascuna utenza.
Art. 3 – Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati
  1. L’identificazione delle utenze avviene mediante  l’assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza,  secondo  quanto precisato all’art. 5.
  2. Il  trattamento,  la  gestione  e  la  conservazione  dei  dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decretolegislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di protezione dei dati personali».
  3. Le infrastrutture  informatiche  di  rilevazione,  misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate  per  garantire  l’esattezza,  la  disponibilita’, l’accessibilita’, l’integrita’, l’inalterabilita’ e  la  riservatezza dei dati  dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  stesse,  nel  pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82,  per  permetterne  l’utilizzo  facilitato,  il  riutilizzo  e  la ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.
Art. 4 – Criteri per la realizzazione di sistemi per la  misurazione  puntuale della quantita’ di rifiuti
  1. La misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo,  il  peso  o  il  volume della quantita’ di RUR  conferito  da  ciascuna  utenza  al  servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
  2. Possono altresi’ essere misurate le quantita’ di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti  presso  i  centri  di  raccolta comunali.
  3. I sistemi di misurazione di cui al comma  1  devono  rispettare quanto stabilito all’art. 6.
  4. Per la misurazione di frazioni o flussi  di  rifiuti  conferiti diversi da quelli  previsti  al  precedente  comma  1,  sono  ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantita’ conferite.
Art. 5 – Requisiti  minimi  dei  sistemi  di  identificazione  e   misurazione puntuale della quantita’ di rifiuto
  1. L’identificazione dell’utenza a cui e’ associata la misurazione puntuale della quantita’ di rifiuto avviene in  modalita’  diretta  e univoca,  attraverso  idonei  dispositivi  elettronici  di  controllo integrati  nel  contenitore  o  nel  sacco  con  cui  il  rifiuto  e’ conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori  con  limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene  mediante  il  codice  utenza, ovvero attraverso altre  modalita’  di  univoca  identificazione  che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso  ad  esempio il  codice  fiscale  dell’utente  titolare  dell’utenza  e  dei  suoi familiari conviventi.
  2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:
    a) identificare  l’utenza  che  conferisce  mediante  un  codice univocamente   associato   a   tale    utenza    oppure    attraverso l’identificazione dell’utente che effettua i conferimenti;
    b) registrare  il  numero   dei   conferimenti   attraverso   la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a  volume limitato o degli accessi nei centri comunali di  raccolta  effettuati da ciascuna  utenza.  I  dispositivi  e  le  modalita’  organizzative adottate  devono  garantire  la  registrazione  di  ciascun   singolo conferimento,  associato   all’identificativo   dell’utenza   o   del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
    c) misurare la quantita’ di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in  conformita’  a  quanto  stabilito all’art. 6.
Art. 6 – Misurazione della quantita’ di rifiuto
  1. La misurazione della quantita’  di  rifiuto  conferito  avviene mediante pesatura diretta, con  rilevazione  del  peso,  o  indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da  ciascuna utenza e puo’ essere:
    a) effettuata a bordo dell’automezzo  che  svolge  la  raccolta, attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco;
    b) effettuata  da  un  dispositivo  in  dotazione  all’operatore addetto alla raccolta attraverso l’identificazione del contenitore  o del sacco;
    c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
    d) effettuata presso un centro di raccolta.
  2. Nei casi di pesatura diretta,  la  quantita’  di  rifiuti,  per frazione di rifiuto oggetto di  misurazione  prodotta  dalla  singola utenza (RIFut), e’ calcolata come sommatoria delle registrazioni  del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantita’ di rifiuto di riferimento per  utenza  (RIFut) e’ determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf.
  3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti  conferito e’ determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall’utente o dalla capacita’  del  sacco  conferito  ovvero  ritirato  dall’utente oppure dalla dimensione dell’apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.
  4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3,  la  quantita’  di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall’utenza (RIFut), puo’ essere calcolata anche come sommatoria del prodotto  del  volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di  contenitore  con limitatore volumetrico, moltiplicato  per  il  coefficiente  di  peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita’ di rifiuto  di  riferimento per utenza (RIFut) e’ determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso.
  5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e  per ciascuna frazione di  rifiuto,  il  coefficiente  di  peso  specifico (Kpeso) in  base  alla  densita’  media  dello  specifico  flusso  di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita’ totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
  6. In sede di prima applicazione, se  non  sono  disponibili  dati storici appropriati, il coefficiente di peso  specifico  puo’  essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di  rifiuti di volume predefinito.
  7. In caso  di  compresenza  di  sistemi  di  pesatura  diretta  e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa  quantita’ di rifiuti conferita dalla singola  utenza  (RIFut),  e’  individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti  dalle  singole modalita’ di misurazione. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura  indiretta  le dotazioni  elettroniche,  i  contenitori  nonche’  gli  strumenti  di pesatura devono rispettare tutti gli  standard  tecnici  applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4  in  materia  di protezione dei dati personali  e  di  gestione  informatizzata  degli stessi.
Art. 7 – Determinazione  dei  conferimenti  nel  caso  di   utenze   aggregate domestiche
  1. Qualora  non  sia  tecnicamente  fattibile  o  conveniente  una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell’applicazione della misurazione puntuale, le quantita’ o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti  tra  le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all’utenza.
  2. Il riparto tra le singole utenze puo’ avvenire anche utilizzando i  coefficienti  indicati  nella   tabella   2,   «Coefficienti   per l’attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze domestiche», di cui all’allegato 1, del decreto del Presidente  della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  3. L’uso dei parametri di cui al comma  2  e’  ammesso  anche  per quelle porzioni di territorio in  cui,  per  ragioni  tecniche  o  di dispersione territoriale  o  di  sostenibilita’  economica,  non  sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.
Art. 8 – Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche  all’interno di utenze aggregate
  1. Il rifiuto residuo  proveniente  dalle  utenze  non  domestiche presenti  in  utenze  aggregate  deve  essere  conferito  in  maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
  2. Alternativamente,  il  comune  utilizza   i   coefficienti   di produttivita’ per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b,  «Intervalli  di  produzione  kg/m²  anno  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa  alle  utenze  non domestiche», di cui all’allegato 1 del decreto del  Presidente  della Repubblica  27  aprile  1999,  n.   158,   ovvero   coefficienti   di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati  a  livello locale  ovvero  coefficienti   ottenuti   dalla   rilevazione   della distribuzione  dei  conferimenti  e  delle   quantita’   tipici   del territorio di riferimento.
Art. 9 – Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale
  1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa  per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune  puo’  adottare criteri di ripartizione  dei  costi  commisurati  alla  qualita’  del servizio reso alla singola utenza,  nonche’  al  numero  dei  servizi messi a disposizione della  medesima,  anche  quando  questa  non  li utilizzi.
  2. Le  frazioni  avviate  al  riciclaggio  devono  dare  luogo   a correttivi ai criteri  di  ripartizione  dei  costi.  In  tali  casi, l’utenza per la quale e’  stato  svolto  il  servizio  di  ritiro  e’ identificata ovvero e’  registrato  il  numero  dei  conferimenti  ai centri comunali di raccolta,  effettuato  dalla  singola  utenza,  di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.
Art. 10 – Norme transitorie
  1. I comuni che, nelle more dell’emanazione del presente  decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile  della tariffa,  adeguano  le  proprie   disposizioni   regolamentari   alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata  in vigore.   Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2017
Il Ministro dell’ambiente e  della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan